Cos’è il RENTRI e come funziona

conservazione registri ambiente

Quello che doveva essere un innovativo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti, destinato a soppiantare definitivamente i formulari cartacei e le dichiarazioni MUD, si è rivelato un fallimento e ha più volte messo in difficoltà gli operatori del settore. Il Sistri infatti entrato in vigore in via definitiva nel 2013 è stato letteralmente messo in soffitta nel 2019 per effetto dell’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Ma i rifiuti devono comunque essere tracciati e per farlo adesso è a disposizione un nuovo strumento che, si spera, potrà finalmente rendere più chiaro il cammino e il destino dei rifiuti italiani senza gravare sugli operatori coinvolti.

Si chiama RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) ed è stato introdotto col D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020 ed in vigore dal 26/09/2020.

La novità sta nel fatto che ha introdotto un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti tra cui l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il Rentri è suddiviso in due sezioni:

  • La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Ufficialmente a giugno ne è stata avviata la sperimentazione che dovrebbe durare 4 mesi e che secondo il Ministero della Transizione Ecologica avrà lo scopo di verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico nazionale e in particolare l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende, evitando così di incappare nei problemi affrontati col Sistri.

Qualsiasi aspetto e dettaglio relativi al RENTRI dovrà essere stabilito tramite uno o più decreti ministeriali attuativi non ancora emanati, che faranno chiarezza sugli aspetti operativi e tecnici.

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