Nuove categorie lavori usuranti

Nuove categorie lavori usuranti

La legge di bilancio 2022 ha modificato e ampliato l’elenco delle categorie degli addetti ai lavori gravosi, che hanno diritto alla pensione di vecchiaia a partire da 63 anni di età.

Chi appartiene alle categorie riportate qui sotto, le prime già indicate dalla normativa precedente e anche quelle nuove, oltre ad avere 63 anni di età deve anche aver maturato 36 anni di contributi, con eccezione degli operai edili, ceramisti, conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, per i quali sono sufficienti 32 anni.

Le donne godono di una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, ma fino a un massimo di due anni.

Il periodo minimo di attività considerata lavoro usurante è pari a 6 anni, i quali dovranno essere svolti negli ultimi 7 anni di lavoro. Oppure l’attività deve essere stata svolta per 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro.

Queste sono le categorie ammesse alla pensione anticipata:

  • soggetti che hanno lavorato in galleria, cava o miniera, ad alte temperature, in cassoni ad aria compressa, che hanno svolto attività per l’asportazione dell’amianto, di lavorazione del vetro cavo; vi rientrano anche i lavori svolti dai palombari e quelli espletati in spazi ristretti
  • lavoratori notturni, ovvero quelli che svolgono la propria attività durante la notte per almeno 6 ore, per un minimo 64 giorni all’anno, o i lavoratori che prestano la propria attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi che corrispondono a un intero anno di lavoro.

Ci sono alcune precisazioni da fare nel caso del lavoro notturno. I requisiti sopra indicati saranno validi per coloro i quali svolgano un lavoro notturno:

per almeno 3 ore, tra la mezzanotte e le cinque, nell’intero anno lavorativo;

per almeno 6 ore, tra la mezzanotte e le cinque, per almeno 78 giorni l’anno.

Chi svolge un lavoro notturno per meno di 78 giorni all’anno, invece, potrà andare in pensione con un aumento di età:

1 anno se il lavoro è stato svolto per un numero totale di giornate compreso tra 72 e 77;

2 anni se il lavoro è stato svolto per un numero totale di giornate compreso tra 64 e 71.

Per i lavoratori che sono impiegati in cicli produttivi del settore industriale e che svolgano turni di 12 ore, per almeno 78 giorni all’anno, si dovranno moltiplicare i giorni effettivamente svolti per il coefficiente 1,5.

  • lavoratori addetti alla linea di catena, come per esempio quelli impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, le cui attività siano caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti singole di un prodotto finale
  • conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, che svolgano servizio pubblico di trasporto collettivo
  • addetti alla concia di pelli e pellicce
  • addetti ai servizi di pulizia
  • addetti spostamento merci e/o facchini
  • conducenti di camion o mezzi pesanti in genere
  • conducenti treni e personale viaggiante in genere
  • guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni
  • infermieri o ostetriche che operano su turni
  • maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia
  • operai edili o manutentori di edifici
  • operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti
  • addetti all’assistenza di persone non autosufficienti
  • lavoratori marittimi
  • pescatori
  • operai agricoli
  • operai siderurgici
Le nuove categorie indicate qui sotto interessano esclusivamente chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2022:
  • professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
  • tecnici della salute
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
  • operatori della cura estetica
  • professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
  • artigiani, operai specializzati, agricoltori
  • ceramisti
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
  • conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
  • conduttori di mulini e impastatrici
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
  • operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
  • portantini e professioni assimilate
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni

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