Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato il DM 4 aprile 2023, n. 59, il regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (cd. RENTRI).
A differenza del precedente sistema di tracciabilità chiamato Sistri, introdotto nel 2009 ma successivamente abrogato senza mai entrare in funzione, RENTRI avrà un avvio graduale.
I soggetti obbligati non dovranno affrontare un “click day”, ma si prevede un periodo transitorio più ampio, con adesioni scaglionate nell’arco di 18-30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende.
Il decreto entrerà in vigore il 15 giugno, e l’iscrizione al sistema dovrà essere effettuata con le cadenze stabilite dall’articolo 13:
– a partire dal 15/12/2024 per i gestori ed i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 50 dipendenti
– a partire dal 15/06/2025 per i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 10 dipendenti
– a partire dal 15/12/2025 per gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo successivamente alle scadenze, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è articolato in una sezione anagrafica e in una sezione tracciabilità.
Nella sezione tracciabilità saranno inseriti i dati di movimentazione relativi al registro cronologico di carico e scarico e ai formulari di identificazione.
Il registro è tenuto dai soggetti obbligati di cui all’art. 190 del TUA sino alla data di iscrizione al RENTRI in modalità cartacea e solo successivamente, dopo l’iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
Il decreto interministeriale introduce anche i nuovi modelli di registri di carico e scarico e formulari, che saranno utilizzati in formato cartaceo dai soggetti non obbligati all’iscrizione alla piattaforma. Tuttavia, i soggetti obbligati dovranno utilizzare tali modelli in formato digitale a partire dalla data d’iscrizione, per inviare al RENTRI i dati sulle movimentazioni di rifiuti. I formulari digitali potranno essere visualizzati anche su dispositivi mobili durante il trasporto.
Le modalità tecniche di compilazione dei formulari e tutte le principali modalità operative del sistema, inclusa la trasmissione dei dati al RENTRI, saranno definite successivamente dal Ministero dell’Ambiente tramite uno o più decreti direttoriali.