Grazie alla riforma dei corsi di formazione dell’aprile 2025, anche in Piemonte i datori di lavoro possono organizzare e svolgere alcuni dei corsi obbligatori sulla sicurezza, in particolare quelli per i nuovi assunti. Ricordiamo infatti che la Regione Piemonte prevedeva, fino a quando la riforma ha abrogato la norma precedente, che qualunque docente, compresi i datori di lavoro, dovesse essere in possesso dei stringenti requisiti previsti per gli insegnanti sulla sicurezza.
Se il datore di lavoro vuole essere il docente del proprio personale, senza doversi avvalere di professionisti esterni, deve aver frequentato il corso RSPP. È sufficiente che abbia seguito il corso, non è necessario che svolga anche il ruolo di RSPP. L’attestato deve essere valido, ovvero se è scaduto serve che prima effettui l’aggiornamento.
Quali corsi il datore di lavoro può erogare
I corsi che il datore di lavoro può erogare come docente sono:
- corso lavoratori
- corso preposti
- corso dirigente
Questi corsi devono essere seguiti dagli interessati PRIMA di cominciare l’attività. Per questo la riforma, e stavolta la Regione Piemonte non obietta, permette al datore di lavoro di svolgerli in quasi autonomia.
Cosa serve per organizzare un corso
Organizzare un corso e svolgerlo sono due aspetti diversi e prevedono regole diverse.
Almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso deve essere inviata una comunicazione all’Ente Bilaterale di riferimento, indicando date, luogo e nomi dei partecipanti. Sebbene non ci sia una sanzione diretta immediata, la mancanza di questa comunicazione può portare a contestazioni sulla validità del corso in fase di ispezione.
Deve essere creato un Fascicolo del Corso, se l’organizzatore è il datore di lavoro è esentato dal redigere l’analisi dei fabbisogni e il progetto formativo, ma deve comunque predisporre:
- Registro presenze: firmato dai partecipanti e dal docente per dimostrare l’effettiva presenza alle ore previste.
- Programma didattico: un documento che elenchi gli argomenti trattati, ripartiti per ore, in conformità con quanto previsto dalla legge.
- Valutazione dell’apprendimento: deve essere somministrato un test (solitamente a risposta multipla) per verificare che i lavoratori abbiano compreso i concetti spiegati.
- Verbale finale: un breve documento riassuntivo che dichiari la regolarità del corso e l’esito dei test di valutazione.
- Attestato: il documento rilasciato a chi ha superato il corso. Deve contenere i riferimenti normativi, i dati del lavoratore e le ore frequentate.
Il fascicolo del corso deve essere realizzato da chi organizza la formazione, anche se il docente è una persona diversa rispetto all’organizzatore. Questa documentazione deve essere conservata con cura, per almeno 10 anni, poiché è l’unica prova legale che la formazione sia stata realmente effettuata.