Altezza minima dei locali

Altezza minima dei locali

I datori di lavoro devono rispettare determinati livelli di altezza minima dei locali ma tali limiti sono diversi a seconda del tipo di locale e sono comunque previste diverse eccezioni. In caso di necessità è, inoltre, possibile richiedere una deroga ma a determinate condizioni. In questa guida trovate le indicazioni per capire se siete in regola e come dovete comportarvi.

Devono avere una altezza minima di 2,7 metri: uffici, refettori, mense, locali di riposo, sale di attesa, camere di medicazione, locali commerciali, magazzini non presidiati, locali accessori, dispense annesse alle cucine, gabinetti, archivi, ripostigli, vani tecnici, corridoi, disimpegni, servizi igienici, spogliatoi.

Sono sufficienti 2,55 metri in tutti i luoghi di lavoro montani ovvero collocati sopra i 1.000 metri di altitudine.

Per i fabbricati preesistenti, e se vi sono documenti che provano l’impossibilità tecnica di avere altezze maggiori, sono sufficienti 2,4 metri nei locali accessori, dispense annesse alle cucine, gabinetti, archivi, ripostigli, vani tecnici, corridoi, disimpegni, servizi igienici, spogliatoi.

In tutti gli altri luoghi di lavoro l’altezza minima deve essere 3 metri, ma tale limite non è obbligatorio se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

– il locale occupa al massimo 5 lavoratori

– i lavoratori presenti nel locale non sono soggetti a sorveglianza sanitaria

– lo Spresal non ha preteso esplicitamente un’altezza maggiore

– l’edificio è stato costruito prima del 15 maggio 2008

Se avete locali con altezza media minore del previsto, occorre richiedere al più presto la deroga allo Spresal. L’organo di vigilanza fornisce la deroga senza alcun problema per le attività commerciali. Per le altre attività la deroga è ammessa solo se ci sono esigenze tecniche che giustificano l’uso di quei locali. In cambio pretende siano adottati mezzi di ventilazione dell’ambiente.

Nel caso siano utilizzati locali inferiori ai minimi e non si sia in possesso di deroga, per il datore di lavoro è prevista una sanzione penale: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423 a 6.835€.