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Conformità delle macchine e marcatura CE; gli obblighi del datore di lavoro

Conformità delle macchine e marcatura CE

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro riporta (art. 70, d.lgs. 81/08):

“Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.”

Cosa si intende per “attrezzature di lavoro”

Il Testo Unico fornisce una definizione di attrezzatura di lavoro: “qualsiasi macchinaapparecchioutensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

A titolo di esempio: NON sono attrezzature di lavoro i mezzi di trasporto e le opere provvisionali.

Cosa si intende per “lavoratori”

Tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro. Tale datore di lavoro può essere privato ma anche del settore pubblico. Il lavoratore può ricevere una retribuzione o anche non riceverla. Non importa il tipo di contratto. È considerato lavoratore anche il socio lavoratore, il tirocinante, l’allievo degli istituti di formazione e universitari che utilizza attrezzature di lavoro.

Quali sono le “disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto”

Sono le norme applicabili in base alla tipologia di attrezzatura. La maggioranza delle attrezzature sarà soggetta alla “Direttiva Macchine”, altre devono rispondere ad altre norme, ad esempio i veicoli a motore, le armi, gli aerei, le navi.

Cosa dicono le “Direttive comunitarie di prodotto”

Le varie direttive forniscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES): i requisiti obbligatori e inderogabili che devono possedere le attrezzature. Nel caso tali requisiti non possano essere raggiunti, la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi.

Direttiva macchine: come fare per sapere se una attrezzatura rispetta la direttiva

La marcatura CE (il marchio CE impresso sull’attrezzatura) e la dichiarazione di conformità CE (il foglio allegato al manuale d’uso e manutenzione) attestano che l’attrezzatura è conforme alle disposizioni della Direttiva macchine.

È pertanto obbligatorio essere in possesso e conservare le dichiarazioni di conformità e i manuali d’uso e manutenzione.

Non è però sufficiente: oltre che conforme alla Direttiva macchine, l’attrezzatura deve essere “sicura” durante il suo utilizzo. La giurisprudenza ritiene sussistente una responsabilità del datore di lavoro anche nel caso in cui una macchina marcata CE presenti non conformità ai requisiti di sicurezza in ragione di vizi “palesi”, ovvero “evidenti ed immediatamente percepibili”.

Il datore di lavoro deve quindi valutare i rischi legati alle attrezzature e mettere in atto le misure che derivano dall’analisi effettuata.

Come si effettua la “valutazione del rischio attrezzature”

Occorre:

  • identificare e valutare la probabilità che determinati eventi incidentali si verifichino. Il datore di lavoro deve tenere in debito conto non soltanto i rischi inerenti all’uso dell’attrezzatura, ma anche l’ambiente in cui l’attrezzatura sarà collocata e i rischi in esso già presenti e quelli dovuti alle altre attrezzature preesistenti
  • individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, poiché l’organizzazione del lavoro, le condizioni e le situazioni di utilizzo non possono essere controllate da chi ha progettato l’attrezzatura
  • mettere in atto e organizzare le azioni di monitoraggio dell’efficacia di tali misure
  • programmare la fase di revisione della valutazione dei rischi

Come mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza

Le attrezzature devono essere:

– installate secondo quanto previsto dalle istruzioni d’uso

– utilizzate secondo quanto previsto dalle istruzioni d’uso

– sottoposte a manutenzione secondo quanto previsto dal manuale d’uso e manutenzione.

Si raccomanda di annotare su un registro le manutenzioni effettuate.

Occorre tenere sotto controllo l’aggiornamento delle norme relative ai requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature.

Le attrezzature devono rimanere conformi ai requisiti di sicurezza in qualsiasi momento della loro vita. In troppi luoghi di lavoro è effettuata la neutralizzazione dei dispositivi di sicurezza delle macchine. L’omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo è sanzionata pesantemente e in tali casi l’attività lavorativa viene sospesa da parte degli organi ispettivi.

Cosa fare con attrezzature di lavoro NON marcate CE

Occorre redigere una relazione tecnica con lo scopo di verificare la rispondenza delle macchine alle normative di sicurezza vigenti, in particolare quanto indicato nell’all. V del d.lgs. 81/08, e individuare gli eventuali interventi necessari per il loro adeguamento.

In attesa della messa a norma delle attrezzature è importante identificare le misure immediate di compensazione del rischio: messa fuori servizio, procedure di lavoro, formazione degli operatori, ecc.

L’adeguamento delle attrezzature deve comprendere anche l’aggiornamento della documentazione tecnica a corredo delle macchine: schemi elettrici, schemi pneumatici, libretto d’uso e di manutenzione, ecc.

In caso di vendita dovrà essere rilasciata apposita perizia asseverata da parte di un professionista iscritto all’Albo di categoria, che certifichi la rispondenza ai requisiti di sicurezza. Solo se l’attrezzatura è data in permuta non è necessario assolvere a tale adempimento che, in questo caso, ricade su chi la riceve.

Qualora sia ceduta per la rottamazione, il cedente dovrà assicurarsi che la ditta cessionaria sia autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Non è possibile vendere una macchina non adeguata o come rottame utilizzando clausole del tipo “vista e piaciuta”, le quali non esonerano il venditore dalle proprie responsabilità.