Decreto Legge nr. 48/2023 – Sicurezza

Decreto Legge nr. 48/2023 – Sicurezza

Tutte le televisioni hanno discusso del recente Decreto lavoro proclamato in Consiglio dei Ministri lo scorso 1 maggio, poi diventato Decreto Legge n. 48/2023. Pochi hanno spiegato quali novità ha introdotto riguardanti la sicurezza sul lavoro. Trovate qui la sintesi dei provvedimenti più importanti.

Precisiamo che il Decreto Legge, già entrato in vigore, deve essere convertito in legge entro l’inizio di luglio dal parlamento, che potrebbe apportare delle modifiche.

  • È stato istituito un fondo per gli studenti vittime di infortuni durante l’alternanza scuola lavoro
  • Il medico competente diventa obbligatorio in tutti i casi indicati dal proprio DVR, oltre a quelli previsti dalla legge. Ad esempio i problemi posturali: prima non era possibile per il medico competente visitare un dipendente che aveva, come unico rischio per la salute, la postura eretta
  • Anche i lavoratori che svolgono attività domestiche, come dipendenti, dovranno ora fare le visite mediche
  • Quando un lavoratore lascia l’azienda in cui lavora deve ricevere la busta sigillata fornita dal medico competente, contenente i propri dati sanitari. Questa busta dovrà essere consegnata al medico della nuova azienda dove sarà assunto
  • Se il medico del lavoro ha problemi a proseguire il proprio lavoro, deve comunicare alle aziende che assiste il nome di un medico sostituto
  • La Conferenza Stato Regioni dovrà in futuro verificare il buon funzionamento delle regole riguardanti la formazione. Questo nuovo compito costringe la Conferenza a rimandare il completamento della riforma sui corsi di formazione. La modifica è stata fatta con l’intento di rafforzare i controlli sui soggetti formatori e quindi sulla falsa formazione
  • Nei cantieri anche i lavoratori autonomi e le imprese familiari devono utilizzare opere provvisionali conformi alle disposizioni indicate nel testo unico sulla sicurezza
  • Gli enti che verificano le attrezzature di lavoro particolari (scale aeree, ponti mobili, carrelli elevatori, apparecchi di sollevamento) hanno ora la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Devono quindi effettuare denuncia per iscritto nel caso durante la verifica si accorgono o hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio
  • I datori di lavoro che utilizzano carrelli elevatori, trattori, escavatori, piattaforme, gru, devono aver seguito il corso di formazione come i propri lavoratori. È stata anche introdotta una sanzione penale nel caso la disposizione non sia rispettata
  • Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve chiedere e conservare agli atti un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento di chi utilizzerà quell’attrezzatura