Definizione rifiuti urbani

definizione rifiuti urbani

La differenziazione dei due tipi di rifiuti consiste nella differente origine: sotto la definizione di rifiuti urbani rientrano tutti quei rifiuti provenienti da usi domestici o pubblici, come rifiuti abbandonati in strada o rifiuti prodotti da parchi e cimiteri; i rifiuti speciali sono quei rifiuti derivanti da attività produttive come aziende agricole, impianti industriali, artigianali e commerciali.

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020 sono definiti rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche. Questo significa che in base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge quando sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici».


L’elenco è già presente nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies.

Rimangono rifiuti speciali e di conseguenza esclusi dagli Urbani i rifiuti provenienti da attività edili (costruzione, demolizione e scavo), agricole, agroindustriali, silvicoltura e pesca, i veicoli fuori uso, i rifiuti prodotti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, da fosse settiche, reti fognarie e trattamento acque reflue.

È da precisare che questa nuova definizione non va a modificare il soggetto che può gestire il rifiuto.

Le aziende non saranno obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti ma dovranno solamente dimostrare di aver avviato i rifiuti al recupero (ad un soggetto autorizzato) tramite attestazione rilasciata dal gestore di loro scelta.

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