Il lavoro agile

il lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e le Parti sociali hanno sottoscritto un Protocollo sul Lavoro agile. Questi sono gli aspetti più salienti.

  • Lavoro agile e Telelavoro sono due modalità diverse: nel telelavoro il luogo di lavoro e gli orari sono fissi, stabiliti a priori, normalmente il domicilio del lavoratore nell’orario di apertura dell’azienda. Nel lavoro agile, invece, il lavoratore è libero di scegliere dove e quando lavorare
  • Durante la giornata lavorativa in modalità agile non vi è un preciso orario di lavoro. Il datore di lavoro deve però garantire una fascia temporale di disconnessione nella quale il lavoratore non lavora
  • I lavoratori “possono” aderire al lavoro agile: deve esserci un accordo scritto tra datore di lavoro e singolo lavoratore. Datore e lavoratore hanno, inoltre, diritto a recedere dall’accordo in presenza di un giustificato motivo. Se il lavoratore rifiuta o rinuncia non può essere licenziato o sottoposto a procedimento disciplinare
  • Nell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore possono essere indicati i luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Devono essere indicati quali strumenti il lavoratore dovrà utilizzare, i tempi di riposo, le modalità con cui il datore di lavoro garantisce il diritto alla disconnessione, le modalità di controllo dell’attività, la formazione eventualmente necessaria sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy
  • Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore le istruzioni necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni aziendali
  • Il datore di lavoro deve aggiornare il registro del trattamento dei dati connessi alle attività svolte anche in modalità di lavoro agile
  • Gli strumenti necessari per l’attività possono essere forniti dal datore di lavoro oppure essere del singolo lavoratore, anche questo deve essere deciso tra le parti. Se sono usate attrezzature del lavoratore può essere deciso un indennizzo, ma non è obbligatorio, e possono essere decisi requisiti minimi di sicurezza informatica. Se gli strumenti sono forniti dal datore di lavoro le spese di manutenzione sono a suo carico
  • Non è di norma ammesso il lavoro straordinario
  • Almeno una volta all’anno il datore di lavoro deve fornire al lavoratore e al suo RLS una informativa scritta in cui sono indicati i rischi, generali e specifici, connessi alla modalità di lavoro pattuita
  • I Contratti Collettivi (CCNL) possono indicare maggiori dettagli

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