Il nuovo regolamento macchine

Il nuovo regolamento macchine

Il Consiglio Europeo lo scorso 22 maggio 2023 ha approvato il nuovo Regolamento Macchine che prenderà il posto della Direttiva macchine 2006/42/CE. Il Regolamento sarà vincolante in tutta l’Unione Europea.

Le disposizioni riguardano:

  • le macchine costruite nella UE
  • le macchine importate nella UE
  • le macchine che subiscono modifiche

In questa newsletter iniziamo una prima disanima del provvedimento.

CHI E’ INTERESSATO ALLE NOVITA’

  • I PRODUTTORI: chi costruisce un macchinario deve rispettare tutti gli obblighi previsti per i fabbricanti
  • GLI IMPORTATORI: chi immette sul mercato dell’Unione Europea un prodotto costruito da un paese terzo, deve verificare che il fabbricante abbia verificato la sua conformità al Regolamento. L’importatore deve indicare sul prodotto il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica. Diventa il responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona
  • I DISTRIBUTORI: devono verificare che il prodotto sia correttamente identificato e sia dotato della documentazione necessaria

CONTROLLI INTERNI E ESTERNI

Alcuni macchinari considerati ad alto rischio devono essere verificati obbligatoriamente da Enti terzi quindi la procedura di controllo interno non può essere applicata.

  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica compresi i loro ripari
  • ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
  • ponti elevatori per veicoli
  • apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto
  • componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza
  • macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE IN ITALIANO

Ci sembra doveroso evidenziare che tutta la documentazione che accompagna le macchine (istruzioni per l’uso e dichiarazione di conformità) deve già adesso essere scritta in una lingua facilmente comprensibile agli utilizzatori ovvero l’italiano per quanto riguarda il nostro paese. I distributori che vendono macchinari in Italia devono verificare che tutta la documentazione sia in italiano. Se il produttore non si occupa della traduzione questa diventa obbligatoria da parte dell’importatore. In assenza di documentazione tradotta da parte dell’importatore l’obbligo ricade sul distributore.

COME PUO’ ESSERE FORNITA LA DOCUMENTAZIONE

Non solo in formato cartaceo, ma anche digitale, ad esempio sul proprio sito internet. Se la documentazione è fornita in modo digitale deve essere spiegato come ci si può accedere sulla macchina oppure sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. La documentazione digitale deve poter essere scaricata, stampata, salvata: non è quindi possibile fornirla esclusivamente mediante registrazione audio/video.

Tutta la documentazione digitale deve essere messa a disposizione online per tutto il ciclo di vita previsto della macchina. Comunque come minimo deve rimanere a disposizione per 10 anni dopo l’immissione sul mercato.

Se l’acquirente lo richiede tutta la documentazione deve essere fornita anche in formato cartaceo.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La precedente “Dichiarazione CE di conformità” è ora sostituita dalla “Dichiarazione di conformità UE”.

QUANDO ENTRERA’ IN VIGORE

Si attende la pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrerà in vigore 20 giorni dopo, ma il suo contenuto sarà vincolante a scadenze diverse:

  • Art. 6 paragrafo 7 dal giorno dell’entrata in vigore: l’obbligo di verifica da parte di Enti terzi per i macchinari ad alto rischio
  • Art. 48 dal giorno dell’entrata in vigore: istituzione di un Comitato di ausilio della Commissione Europea
  • Art. da 43 a 46 dal giorno dell’entrata in vigore: poteri delle autorità di vigilanza degli Stati membri e della Commissione Europea
  • Art. 50, paragrafo 1 dal 39° giorno dopo l’entrata in vigore: le sanzioni (che devono essere ancora decise dagli Stati membri)
  • Art. da 26 a 42 da 6 mesi dopo l’entrata in vigore: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione europea gli organismi autorizzati a valutare i macchinari ad alto rischio
  • Art. 6, paragrafi da 2 a 6 da 12 mesi dopo l’entrata in vigore: possibilità di modifiche al Regolamento da parte della Commissione
  • Art. 6, paragrafo 8 da 12 mesi dopo l’entrata in vigore: possibilità per gli Stati membri di informare la Commissione su possibili macchine di cui nutra preoccupazioni
  • Art. 6, paragrafo 11 da 12 mesi dopo l’entrata in vigore: possibilità di modifiche al Regolamento da parte della Commissione
  • Art. 47 da 12 mesi dopo l’entrata in vigore: possibilità di modifiche al Regolamento da parte della Commissione
  • Art. 53, paragrafo 3 da 36 mesi dopo l’entrata in vigore: relazione della Commissione europea a Parlamento europeo e Consiglio europeo
  • Il resto da 42 mesi dopo l’entrata in vigore