Il regolamento europeo sui DPI

Il regolamento europeo sui DPI

Il 21 aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento europeo 425 del 2016 sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il Regolamento disciplina la produzione e l’importazione di DPI nel territorio europeo. Vogliamo riportare in questa newsletter gli aspetti più rilevanti per le aziende che li utilizzano o che li vendono.

CONFORMITA’ DEI DISPOSITIVI

Il fabbricante che produce DPI, oppure l’importatore che li immette sul mercato, deve verificare che essi rispettino requisiti essenziali di salute e sicurezza: ergonomia, innocuità, comfort, efficacia, tecnica, documentazione.

I distributori devono verificare che i DPI abbiano la marcatura CE e siano accompagnati dai documenti richiesti.

NUMERO DI SERIE

Ogni DPI possiede un numero di lotto o di serie. Se la dimensione del prodotto non consente di riportare queste indicazioni su di esso, ad esempio tappi otoprotettori, le informazioni sono riportate sull’imballaggio o in un documento accompagnatorio. Insieme al numero di lotto o di serie sono indicati i dati anagrafici del fabbricante/importatore.

DOCUMENTI RICHIESTI

Chi fabbrica o importa DPI deve realizzare la documentazione tecnica del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile agli utilizzatori finali, ovvero l’italiano. La mancata fornitura della documentazione tecnica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria: da 8.000 a 48.000€ per DPI di prima categoria, da 10.000 a 16.000€ per DPI di seconda categoria. Per i DPI di terza categoria la sanzione è l’arresto da sei mesi a tre anni.

All’interno della documentazione tecnica deve essere presente anche la dichiarazione di conformità, che comunque il fabbricatore/importatore deve fornire all’occorrenza mediante internet. Il fabbricante/importatore ha l’obbligo, infatti, di conservare le dichiarazioni di conformità per almeno 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 36 mila euro per omessa realizzazione della dichiarazione di conformità.

I distributori devono controllare che i DPI siano accompagnati dai documenti richiesti, in italiano. Devono, inoltre, conservare per almeno 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE di tutti i DPI venduti, in formato cartaceo oppure digitale, a disposizione delle autorità di vigilanza. Le sanzioni per la mancanza della documentazione tecnica vanno da 1.000 a 6.000€ per DPI di prima categoria, da 2.000 a 12.000€ per DPI di seconda categoria, da 10.000 a 60.000€ per DPI di terza categoria. Per la mancanza della dichiarazione di conformità è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000€.

Sempre per almeno 10 anni i distributori devono conservare un elenco degli operatori economici cui hanno fornito i DPI, per agevolare il compito di verifica delle autorità di vigilanza.

Le aziende che acquistano DPI devono anch’esse conservare un elenco dei propri fornitori, per almeno 10 anni, per migliorare l’efficienza dei controlli.

QUALI SONO I DISPOSITIVI INTERESSATI

  1. dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza
  2. componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva
  3. sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso

Il Regolamento non si applica ai DPI:

  1. progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico
  2. progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive
  3. progettati per l’uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme; umidità e acqua durante la rigovernatura
  4. da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri
  5. per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori