La nuova riforma antincendio

La nuova riforma antincendio

Nel settembre 2021 sono stati varati tre decreti in materia di gestione delle emergenze. Passati quasi due anni dalla loro emanazione, facciamo il punto sulle novità che la recente riforma antincendio ha apportato per le aziende.

Decreto Ministeriale del 1 settembre 2021 (Decreto controlli): controllo e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio

Ogni datore di lavoro deve sottoporre a manutenzione gli impianti, le attrezzature e i sistemi di sicurezza antincendio. Tutti i controlli e gli interventi devono essere annotati nel registro antincendio, che deve essere sempre a disposizione degli organi di controllo. Pertanto il registro antincendio non può più essere conservato dalla ditta che effettua le verifiche ogni sei mesi.

I lavoratori devono sorvegliare con regolarità gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio. Per poterli istruire correttamente a svolgere tale sorveglianza, è necessario fornire loro delle liste di controllo. Sembra adeguato che questo compito di vigilanza possa essere affidato agli addetti antincendio, sebbene non vi sia un obbligo preciso.

Il Decreto riporta anche le indicazioni su chi può essere il manutentore degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in particolare sulla formazione che esso deve avere, sostituibile dall’esperienza nel campo da almeno 3 anni. Le nuove regole sulla qualifica dei tecnici manutentori entreranno in vigore il prossimo 25 settembre 2023.

Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 (Decreto GSA): gestione dei luoghi di lavoro, servizio antincendio, formazione degli addetti antincendio

Il piano di emergenza diventa obbligatorio anche:

  • nei luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, indipendentemente dal numero di lavoratori

Questa nuova casistica si aggiunge a quelle precedentemente in vigore:

  • nei luoghi dove operano più di 10 lavoratori
  • nei luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco

Gli esercizi aperti al pubblico nei quali operano meno di 10 lavoratori, ma in cui possono essere presenti in contemporanea più di 50 persone, se non sono soggetti al controllo dei vigili del fuoco possono predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza: il piano di emergenza può essere realizzato mediante planimetrie e indicazioni schematiche.

Rimane invariato, per le aziende in cui è necessario il piano di emergenza, l’obbligo di effettuare almeno una volta all’anno una prova di emergenza che deve essere adeguatamente documentata.

Nuova cadenza degli aggiornamenti, per quanto riguarda il corso di formazione degli addetti antincendio: non più ogni tre anni, bensì ogni 5 anni. Per tutti coloro che hanno seguito il corso di formazione antincendio prima del 04/10/2017 il corso di aggiornamento deve essere seguito entro il 04/10/2023.

Cambiano i requisiti che devono avere i formatori dei corsi per addetti antincendio, a seconda che siano abilitati solo per la parte teorica o anche per quella pratica

Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021 (Decreto Minicodice): valutazione del rischio incendio, misure di prevenzione, protezione e gestionali

Ai fini della valutazione antincendio, i luoghi di lavoro sono considerati a rischio incendio basso se:

  • non sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco
  • l’affollamento massimo è di 100 persone contemporaneamente
  • la superficie lorda complessiva è inferiore a 1000 m2
  • i piani sono situati ad una quota compresa tra -5 m e 24 m
  • non sono presenti materiali combustibili in quantità significative
  • non sono presenti sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini antincendio

Le attività definibili a rischio basso possono fare la valutazione rischio incendio con il metodo semplificato.