Le sanzioni sicurezza

sanzioni sicurezza

“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”

Questo è il testo del comma 7-ter aggiunto al d.lgs. 81/08 dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215. Nelle ultime settimane circolano interpretazioni secondo cui questo comma sarebbe in vigore già adesso. Ovvero i preposti dovrebbero già ora seguire il corso di aggiornamento ogni 2 anni. Qualcuno dice vale per i corsi effettuati dopo l’entrata in vigore del provvedimento, altri che la nuova periodicità è retroattiva.

Queste interpretazioni sono state rifiutate dalla Regione Piemonte lo scorso 5 febbraio. Con una mail di risposta inviata all’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza: “Fino all’approvazione del nuovo Accordo, continuano a valere le regole attualmente vigenti”.

L’Accordo cui si fa riferimento è l’Accordo Stato Regioni di cui all’art. 7 dello stesso d.lgs.: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.” Questo è quanto recita il citato comma 2, secondo periodo:

“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”

Il giorno fatidico, 30 giugno 2022, è trascorso senza che la Conferenza permanente abbia emesso il nuovo provvedimento. Ad oggi non è ancora in programma la conclusione del suo iter. Anzi la discussione è stata suddivisa in più argomenti cui se ne stanno occupando specifici gruppi di lavoro della stessa Conferenza. AIAS aveva chiesto alla Regione se la periodicità biennale del corso preposti fosse in vigore per tutti i corsi o solo quelli effettuati dopo l’entrata in vigore della Legge 215/21.

La risposta della Regione zittisce le interpretazioni e costringe tutti ad attendere la nuova pronuncia da parte della Conferenza permanente. Fino ad allora il corso di aggiornamento per i preposti ha validità quinquennale.