POS: il piano operativo di sicurezza

POS: il piano operativo di sicurezza

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è la valutazione dei rischi del singolo cantiere. Come il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto da chi ha dei lavoratori ma in questo caso prendendo in considerazione le attività che i lavoratori effettueranno esclusivamente nel singolo cantiere. Nel documento si valutano i rischi legati al singolo cantiere.

Chi è tenuto ad elaborare il Piano Operativo di Sicurezza:

  • le imprese che prendono un appalto per lavori edili o di ingegneria civile, e intendono affidarlo (subappaltarlo) ad altre imprese o lavoratori autonomi
  • le imprese che prendono un appalto o un subappalto per lavori edili o di ingegneria civile, e vogliono eseguire i lavori

Esempi di aziende interessate:

  • imprese edili (costruzioni, demolizioni, rifacimenti, pavimentazioni, scavi, opere stradali, ecc.)
  • impiantisti (elettricisti, idraulici, caldaisti, termici, ecc.)
  • lattonieri (posa gronde, ecc.)
  • fabbri (posa barriere, ringhiere, recinzioni, cancellate, serramenti metallici, ecc.)
  • falegnami (posa parquet, infissi, serramenti in legno, controsoffitti, arredamenti, porte, ecc.)
  • vetrai (messa in opera di vetrate, box doccia, lucernari, ecc.)
  • imbianchini e tinteggiatori (tinteggiature interne ed esterne, verniciature in genere, facciate, ecc.)
  • giardinieri (preparazione di giardini, manutenzione del verde privato o pubblico, ecc.).

Non sono tenuti a realizzare il POS:

  • i lavoratori autonomi
  • l’impresa affidataria quando è l’unica impresa del cantiere e l’appalto è stato indetto da un’impresa pubblica
  • l’impresa esecutrice quando è un’impresa pubblica
  • le imprese che effettuano la semplice fornitura di materiali o attrezzature. “Fornitura” però significa esclusivamente consegna, se i lavoratori consegnano ed anche installano serve il POS

Il POS deve essere inviato prima dell’inizio dei lavori:

  • se l’impresa che l’ha redatto è affidataria ed anche esecutrice entro 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere
  • se l’impresa che l’ha redatto è esecutrice ma non affidataria (quindi si tratta di un subappalto) entro 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere

Il POS deve essere aggiornato periodicamente:

  • quando si intende usare un’attrezzatura non ancora contemplata nel piano
  • quando emergono problemi che non erano stati contemplati nel piano
  • quando si decide di subappaltare alcune attività

Se un’impresa esegue lavori in un cantiere senza aver realizzato prima il POS, è prevista una sanzione penale per il datore di lavoro: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.847,69 a 11.390,71€. Mentre se l’impresa esecutrice ha realizzato il POS, ma non l’ha inviato all’impresa affidataria, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91€.