È produttore di rifiuti il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) – art.183, c.1, lett. f) D.lgs. 152/2006.
La responsabilità del produttore termina con il conferimento dei rifiuti:
- al servizio pubblico di raccolta
- a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore abbia ricevuto la quarta copia del FIR entro i tre mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto
- a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15), a condizione che il produttore abbia ricevuto oltre alla quarta copia del FIR anche un’attestazione di avvenuto smaltimento sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino almeno i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata