Le sanzioni in caso di lavoro in nero possono variare da 1.800,00 a 43.200,00 euro a seconda della durata del rapporto di lavoro.
Il decreto 34 del 2020 aveva raddoppiato tale sanzione, ovvero da 3.600,00 a 86.400,00 euro nel caso di lavoratori subordinati stranieri “che abbiano fatto istanza di permesso di soggiorno temporaneo”. La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1118 del 2020 ha ora chiarito che la sanzione è doppia anche nel caso i lavoratori stranieri abbiano già ottenuto il “permesso di soggiorno temporaneo”.
La discriminante non è quindi avere ottenuto o meno il permesso temporaneo ma aver ottenuto la trasformazione del “permesso di soggiorno temporaneo” in “permesso per motivi di lavoro”.
Nel caso di lavoratori subordinati beneficiari del reddito di cittadinanza, senza comunicazione, le sanzioni per lavoro in nero possono variare da 2.160,00 a 51.840,00 euro sempre a seconda della durata del rapporto di lavoro.