RENTRI – chi si deve iscrivere e quando

RENTRI – chi si deve iscrivere e quando

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Il Decreto attuativo n. 59 del 4 aprile 2023 ha previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI per i seguenti soggetti:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • con riferimento ai rifiuti NON pericolosi i soggetti di cui all’articolo 189 comma 3; sarebbero gli stessi soggetti attualmente obbligati ad inviare il MUD. Si tratta in pratica di tutti quei rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali e derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.

Il Decreto Direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 ha definito le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Scadenze per le iscrizioni al RENTRI:

Soggetto obbligato ad iscriversiScadenza per l’scrizione
le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai  produttori inizialidal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
le imprese produttrici di rifiuti  speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendentidal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
per tutti i restanti produttori iniziali  di  rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026